L.I.H.G. History Statuto Organigramma
     
 
 
LO STATUTO

TITOLO I: NATURA E SCOPI

Art. 1. Composizione

  1. La Lega Italiana Hockey su Ghiaccio (LIHG) è costituita da sodalizi sportivi affiliati alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, titolari dei diritti sportivi di partecipazione al massimo Campionato Italiano di Divisione Nazionale seniores maschile, che assegna il titolo assoluto di Campione d'Italia, qualunque ne sia la denominazione.
  2. Se e ove assumessero la qualifica di “iscritte” tutte le società aventi titolo a partecipare al campionato nazionale maschile immediatamente inferiore a quello di cui al comma 1, la Lega potrà richiedere loro di esprimere la volontà di associarsi a pieno titolo alla Lega. Ove questa venisse ribadita dalla totalità, tutti i riferimenti di cui al presente statuto relativi al campionato di cui al primo comma del presente articolo, si intenderanno estesi anche al campionato immediatamente inferiore

Art. 2. Natura

  1. 1.La LIHG è costituita in forma di associazione non riconosciuta, a carattere apolitico e aconfessionale. La LIHG è ente autonomo ed è titolare di tutte le attribuzioni che discendono da tale natura. è inoltre titolare di tutte le attribuzioni eventualmente conferitele dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.
  2. La Lega, quale ente senza scopo di lucro, potrà deliberare, a maggioranza semplice, la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di cui all’art. 12 del codice civile o la trasformazione in consorzio con attività esterna.

Art. 3. Compiti e finalità

  1. La LIHG ha lo scopo primario di promuovere lo sviluppo dell'hockey su ghiaccio di vertice a livello di club, cioè l'hockey su ghiaccio sia relativo al massimo Campionato Italiano di Divisione Nazionale seniores maschile, che assegna il titolo assoluto di Campione d'Italia, e sia al Campionato di Divisione Nazionale seniores maschile immediatamente inferiore, qualunque ne sia la denominazione.

  2. A tal fine la LIHG:
    • a-coordina, tutela e indirizza i sodalizi che la compongono;
    • b-fornisce ai propri associati e iscritti servizi di consulenza ed assistenza nelle materie attinenti all'attività sportiva ed alle attività a questa connesse;
    • c-detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio da parte delle società stesse;
    • d-gestisce l'immagine dell'hockey su ghiaccio di vertice nei rapporti con gli organi di informazione, con l'industria e con le componenti qualificate dell'intero movimento hockeystico nazionale;
    • e-esercita le funzioni eventualmente attribuitele, mediante apposita convenzione, dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 5, dello Statuto Federale della FISG;
    • f-promuove ogni altra iniziativa ed espleta ogni altra funzione discendente o correlata ai propri fini istituzionali.

  3. Ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 7, dello Statuto Federale della FISG, in caso di gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento della LIHG la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio - fermo restando il potere di revoca del riconoscimento, conferibile dalla FISG alla LIHG ex articolo 4 bis, comma 1, dello Statuto Federale potrà avocare a sé le attività delegate alla LIHG ai sensi del precedente comma 2, lettera e), del presente articolo; ovvero nominare un Commissario Straordinario (commissario ad acta) per l'esercizio delle attività già delegate alla LIHG ed elencate nel medesimo precedente comma 2, lettera e), del presente articolo.

  4. La nomina del commissario ad acta, dunque e i poteri che ne saranno fissati dalla FISG conformemente all'articolo 4 bis, comma 7, dello Statuto Federale, non potranno in ogni caso impedire o limitare, al di fuori dell'oggetto delle medesime attività già delegate, divenute di competenza del commissario stesso, il funzionamento della LIHG e di tutti i suoi organi, rappresentativi o non rappresentativi, direttivi o non direttivi.

Art. 4. Sede

  1. La LIHG ha sede in Milano all’indirizzo che verrà di volta in volta deliberato dal Consiglio direttivo .

  2. È data facoltà al Consiglio Direttivo di istituire sedi ed uffici secondari.


TITOLO II: SODALIZI

Art. 5. Adesione dei sodalizi

  1. Sono ammessi a far parte della LIHG i sodalizi affiliati alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio che, conseguito il prescritto titolo sportivo o diritto di partecipazione, riconosciuto dalla Federazione medesima, al campionato di cui al precedente articolo 1, siano costituiti in forma di società sportiva dilettantistica di capitale e presentino domanda di ammissione alla LIHG. La domanda di ammissione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
    • a-copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
    • b-elenco nominativo delle cariche sociali;
    • c-dichiarazione di esplicita accettazione della normativa della LIHG in vigore;
    • d-versamento della quota associativa annualmente stabilita;
    • e-deposito delle eventuali garanzie patrimoniali stabilite dall'Assemblea;
    • f-copia del modello di affiliazione depositato presso la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio;
    • g-numero di codice fiscale e di partita IVA;
    • h-numero di postazione telefax e indirizzo di posta elettronica certificata. Le comunicazioni ai citati indirizzi costituiranno, a tutti gli effetti previsti dal presente statuto, notifica all’associato del contenuto della comunicazione trasmessa da parte della Lega.

  2. La documentazione che precede può essere trasmessa anche successivamente al deposito della domanda di adesione, ma deve comunque pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio del campionato.
  3. Potranno iscriversi alla LIHG i sodalizi sportivi aventi titolo e partecipanti al campionato maschile immediatamente inferiore a quello di cui all’art. 1 esclusivamente ai fini della partecipazione ai servizi di cui all’art. 3 comma due lett. b)
  4. E’ fatto assoluto divieto a qualunque soggetto, società e/o ente di detenere direttamente o indirettamente, quote di controllo in più di una società associata alla Lega. In caso di divieto le associate controllate potranno essere escluse dalla Lega.
  5. I sodalizi aderenti conservano la loro piena e totale autonomia e ciascuna assume a proprio diretto carico l’intero rischio delle perdite e dei ricavi derivanti dall’esercizio degli scopi sociali di ciascuna. E’ pertanto esclusa ogni ingerenza della Lega nelle attività svolte in proprio dalle singole associate.

Art. 6. Rinnovo dell'adesione

  1. 1.I sodalizi già membri della LIHG, i quali abbiano conservato i diritti sportivi di cui all'articolo 1, entro 30 giorni dal termine fissato dalia Federazione Italiana Sport del Ghiaccio per l'iscrizione ai rispettivi campionati dovranno presentare domanda di rinnovo all'adesione alla LIHG. La domanda di rinnovo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
    • a-copia del modello di riaffiliazione depositato presso la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio;
    • b-elenco nominativo delle cariche sociali, se e ove modificati;
    • c-versamento delle quote annuali;
    • d-deposito delle eventuali garanzie patrimoniali stabilite dall'Assemblea;
    • e-numero di postazione telefax e indirizzo di posta elettronica se e ove modificati.

  2. La documentazione che precede può essere trasmessa anche successivamente al deposito della domanda di rinnovo, ma deve comunque pervenire alla LIHG almeno 30 giorni prima dell'inizio del campionato cui il sodalizio partecipa.

Art. 7. Modificazioni interne dei sodalizi

  1. 1.La modificazione della struttura dei sodalizi e della composizione degli organi sociali devono essere comunicate per iscritto alla Segreteria della LIHG entro 30 giorni dalla data della modificazione, allegando copia del verbale dell'assemblea o di ogni altro organo del sodalizio che le ha deliberate e provvedendo, se necessario, al deposito del nuovo statuto. Tutta la documentazione che precede deve essere sottoscritta dal presidente del sodalizio ed accompagnata da una dichiarazione di questi, che certifichi, sotto la sua personale responsabilità, la conformità della documentazione agli originali tenuti agli atti del sodalizio stesso.

Art. 8. Struttura dei sodalizi

  1. La forma di costituzione e la struttura dei sodalizi sono irrilevanti nei riguardi della LIHG, purché compatibili con le leggi dello Stato e con le norme emanate in materia dalia Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e dai Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ed a condizione che i principi degli statuti dei sodalizi non siano in contrasto con lo Statuto della LIHG.

Art. 9. Rappresentanza dei sodalizi

  1. La rappresentanza di ciascun sodalizio presso la LIHG spetta al rappresentante legale pro-tempore, che può farsi sostituire dal vice presidente, al quale lo statuto sociale affidi funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento o da un procuratore generale o speciale.

Art. 10. Atti dei sodalizi

  1. Gli atti ufficiali dei sodalizi devono essere redatti sulla carta intestata dei sodalizi medesimi o, quanto meno, devono riportare il timbro sociale; devono essere debitamente sottoscritti dal presidente o da chi abbia la rappresentanza del sodalizio.

Art. 11. Diritti ed obblighi dei sodalizi

  1. I sodalizi aderenti e quelli iscritti hanno tutti i diritti e gli obblighi conferiti loro dallo Statuto e dai Regolamenti della LIHG.

  2. In particolare, si impegnano a uniformarsi ad ogni deliberazione assunta dai competenti organi della LIHG e ad accettarne le decisioni in tutte le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, comunque attinenti all'attività sportiva o relative alla loro appartenenza alla LIHG. Ogni azione tendente ad eludere tale impegno è motivo di preclusione alla permanenza nella LIHG stessa.

  3. Salva la preventiva autorizzazione della LIHG, i sodalizi si impegnano inoltre a non intraprendere alcuna iniziativa che possa, anche indirettamente e relativamente ai rapporti con i terzi, precludere o limitare l'autonomia negoziale della LIHG, cosi come disciplinata dai Regolamenti della LIHG stessa e in conformità con le direttive emerse dalle singole assemblee di settore.

Art. 12. Esclusione

  1. I sodalizi sono esclusi dalla LIHG qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:
    • a-rinunzia a partecipare al Campionato di cui all’art. 1;
    • b-scioglimento del sodalizio;
    • c-perdita dei diritti sportivi di cui all'articolo 1 dello Statuto, a causa della retrocessione nella serie inferiore (cioè nella serie immediatamente inferiore a quella che, ai sensi dello stesso articolo 1 dello Statuto, permette l'appartenenza alla LIGH:
    • d-mancato rispetto degli adempimenti ed obblighi di cui ai successivi articoli 14, 29 e 30 (morosità);
    • e-incompatibilità dello statuto sociale con le norme contenute nello Statuto della LIHG;
    • f-applicazione della sanzione disciplinare per la violazione degli obblighi di cui agli articoli 11 e 32 del presente Statuto e in ogni altra ipotesi prevista dallo Statuto e dai Regolamenti della LIHG;
    • g-radiazione da parte dei competenti organi disciplinari della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

  2. Al verificarsi di uno o più degli eventi previsti alle lettere a), b), c) e g), l'esclusione è automatica e viene dichiarata dai Consiglio Direttivo.

  3. Nelle ipotesi previste alle lettere d, e, f, l'esclusione è sancita dall'Assemblea Ordinaria, nei casi e nei limiti previsti dal Regolamento, previo esame della relazione stilata dai Collegio dei Revisori dei Conti.
  4. L'esclusione del sodalizio comporta l'automatica esclusione dalla LIHG dei dirigenti del sodalizio stesso e la decadenza dei dirigenti medesimi dagli eventuali incarichi ricoperti in seno alla LIHG.
  5. I dirigenti dei sodalizi aderenti alla LIHG sono esclusi dalla LIHG stessa, qualora violino uno o più disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti della LIHG per le quali sia espressamente comminata la sanzione della radiazione. La radiazione dei dirigenti è sanzionata dall'Assemblea Ordinaria, previo esame della relazione stilata dai Collegio dei Revisori dei Conti.

  6. I sodalizi esclusi dalla LIHG perdono ogni diritto conferito loro dallo Statuto o dai Regolamenti della LIHG, nonché ogni altro diritto o aspettativa a carattere patrimoniale discendente dai l'appartenenza alla LIHG.

Art. 13. Recesso dei sodalizi

  1. La qualità di associato, oltre che per le cause previste al precedente articolo 12, viene meno per recesso del sodalizio stesso.

  2. La comunicazione della propria volontà di recedere dalla LIHG deve essere inviata per iscritto al Consiglio Direttivo e diviene efficace all'atto della ricezione della predetta comunicazione da parte del Consiglio Direttivo medesimo.

  3. I sodalizi dimissionari, ai pari dei sodalizi esclusi, perdono ogni diritto conferito loro dallo Statuto o dai Regolamenti della LIHG, nonché ogni altro diritto od aspettativa a carattere patrimoniale discendente dall'appartenenza alla LIHG stessa.

  4. La mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'adesione alla LIHG di cui ai precedente articolo 6 equivale alla comunicazione di recesso del sodalizio.

Art. 14. Contributi

  1. Le spese e gli oneri relativi alla gestione della LIHG sono a carico dei sodalizi che ne fanno parte. A tal fine i sodalizi sono tenuti al versamento dei contributi cosi determinati:
    • a-la quota annuale di associazione alla LIHG;
    • b-la quota annuale per il Fondo di Garanzia e Soccorso Finanziario;
    • c-ogni altro contributo specificamente destinato alla LIHG per delibera del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio o della LIHG stessa.
  2. I sodalizi iscritti saranno tenuti al versamento di un corrispettivo, stabilito dall’assemblea, proporzionale ai servizi utilizzati.

Art. 15. Esercizio finanziario

  1. L'esercizio ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno successivo, sulla base dei bilanci preventivo e consuntivo. L'approvazione dei bilanci è di competenza dell'Assemblea Generale, che li esamina unitamente alle apposite relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. I bilanci stessi, approvati dall'Assemblea Generale, sono inviati, a cura del Segretario Generale della LIHG, alla Segreteria Federale della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.
  2. La durata della Lega è fissata fino al 30.06.2030, salvo proroga o anticipato scioglimento che dovrà essere deliberato da assemblea straordinaria appositamente convocata.

TITOLO III: STRUTTURA DELLA LIHG

Art. 16. Organi della LIHG

  1. Sono organi della LIHG:
  2. l'Assemblea Generale;
  3. il Presidente;
  4. il Consiglio Direttivo;
  5. il Collegio dei Revisori;
  6. il Collegio Indipendente per la regolazione dei Rapporti.

SEZIONE I: L'ASSEMBLEA

Art. 17 Assemblea Generale - Ordinaria e Straordinaria

  1. Modalità di partecipazione.
    • a-Partecipano all'Assemblea Generale, sia Ordinaria sia Straordinaria, i sodalizi associati alla LIHG. Ogni società deve essere rappresentata all'Assemblea Generale dal presidente o dall'amministratore unico del sodalizio o, comunque, dal rappresentante legale pro-tempore. Ciascun aderente ha diritto ad un voto.
    • b-Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà dei sodalizi farsi rappresentare in Assemblea da un delegato di altro sodalizio. Ogni delegato non può in ogni caso rappresentare più di due sodalizi oltre il proprio.
    • c-La rappresentanza dei sodalizi deve risultare da delega scritta, contenente il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato effettivo e dell'eventuale delegato supplente; la delega deve essere sottoscritta dal presidente della società o da chi ne fa le veci.
    • d-Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate alla segreteria generale della Lega
    • e-Fermo il dettato delle precedenti lettere a) e b), i sodalizi non possono comunque essere rappresentati da giocatori, allenatori o arbitri in attività o da coloro che risultino colpiti da provvedimenti disciplinari in atto.
    • f-Partecipano di diritto all'Assemblea Generale, ma senza diritto di voto, i legali rappresentanti dei sodalizi iscritti e salvo che ne abbiano diritto quali rappresentanti legali di sodalizi della LIHG muniti di delega: il Presidente della LIHG, il Vice Presidente, i due componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e i componenti della Commissione Indipendente per la Regolazione dei Rapporti. In sede di trasmissione dell’ordine del giorno il consiglio direttivo potrà riservare la discussione di uno o più dei punti previsti alla presenza dei soli aderenti. Potranno essere invitati dal Presidente della Lega a partecipare ai lavori assembleari uno o più invitati che possano dare se e del caso il loro contributo ai lavori assembleari
    1. g-Convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria.
      1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, a mezzo telegramma, messaggio via telefax o via posta elettronica, che dovrà pervenire almeno 8 giorni liberi prima della data fissata con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione e con la specificazione dell'ordine del giorno.
      2. Nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria potranno essere inseriti altri argomenti, ma solo su richiesta della maggioranza dei sodalizi.
      3. Qualora sia venuta meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, questi decade e l'Assemblea è convocata dai Presidente dei Collegio dei Revisori dei Conti nel termine di 45 giorni dal verificarsi di tale evento.

      3. L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta dai due terzi dei sodalizi con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. La detta richiesta deve essere inoltrata alla presidenza della LIHG, che provvede alla convocazione dell'Assemblea nei termini previsti al precedente comma 2.

      4.Attribuzioni dell'Assemblea Generale Ordinaria.

      a)Esame e discussione della relazione annuale del Consiglio Direttivo e relativa deliberazione;


      b)esame ed approvazione del conto consuntivo;


      c)esame ed approvazione del bilancio preventivo;


      d)esame della relazione dei Collegio del Revisori dei Conti;


      e)approvazione del rendiconto del Fondo di Garanzia e Soccorso Finanziario, redatto dal Consiglio Direttivo;


      f)elezione del Presidente della LIHG e nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;


      g)elezione del Vice Presidente della LIHG, con funzioni vicarie, in caso di assenza o d'impedimento del Presidente della LIGH, che gli potrà attribuire deleghe specifiche e dei due consiglieri.


      h)nomina dei membri del Collegio Indipendente per la Regolazione dei Rapporti;
      i)irrogazione di sanzioni disciplinari nelle ipotesi previste nello Statuto e nei Regolamenti della LIHG;


      j)esclusione dei sodalizi dalla LIHG, su proposta del Consiglio Direttivo;
      k)esame delle domande d'ammissione alla LIHG da parte dei sodalizi di cui al precedente articolo 5;


      l)esame ed approvazione dei Regolamenti interni della LIHG, predisposti dal Consiglio Direttivo;


      m)determinazione degli indirizzi di massima, relativi alla gestione organizzativa ed economico-finanziaria della LIHG;


      n)determinazione degli indirizzi di massima sulle attività della LIHG, in relazione agli interessi comuni dei sodalizi aderenti.

      5.Validità dell'Assemblea Generale Ordinaria. L'Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei sodalizi aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo quella fissata per la prima, con la presenza di tanti delegati in rappresentanza di almeno la metà più uno dei sodalizi aventi diritto a voto.


      6 .Attribuzioni dell'Assemblea Generale Straordinaria. L'Assemblea Generale Straordinaria è competente in via esclusiva a deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento della LIHG e sul cambiamento della città, sede della LIHG stessa.

      7.Validità dell'Assemblea Generale Straordinaria. L'Assemblea Generale Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei sodalizi aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo quella stabilita per la prima, con la presenza di almeno la metà più uno dei sodalizi aderenti.


      8 .Apertura dell'Assemblea e presidenza. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente della LIHG o da chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del presente Statuto che la presiede, fatto salvo che per le assemblee elettive. In tal caso il Presidente della Lega apre i lavori e invita l’assemblea a nominare un Presidente. II Segretario della LIHG svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea. In caso di assemblee elettive a scrutinio segreto si procederà alla nomina di due scrutatori


      9 .Svolgimento dei lavori. L'Assemblea delibera validamente sui soli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Spettano al Presidente dell'Assemblea la direzione dell'assemblea stessa e la determinazione delle modalità procedurali, compresa la limitazione di tempo per gli interventi e la scelta del metodo di votazione.


      10. Votazioni. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione per appello nominale o a scrutinio segreto è ammessa qualora ne facciano richiesta almeno i due quinti dei sodalizi rappresentati in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto ha precedenza su quella per appello nominale. Tutte le votazioni che riguardano persone devono tenersi a scrutinio segreto;


      11 .Validità delle decisioni. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono vincolanti per tutti i sodalizi aderenti, anche se non presenti all'adunanza. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale Straordinaria della LIHG sono valide ed efficaci quando abbiano riportato la maggioranza dei quattro quinti dei voti dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale Ordinaria della LIHG sono valide ed efficaci quando abbiano riportato la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti dei presenti.


      12 .Verbale dell'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della LIHG, deve essere depositato presso la Segreteria della LIHG entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I legali rappresentanti dei sodalizi hanno diritto, in qualsiasi momento, di prendere visione dei verbali depositati. Le delibere adottate devono essere ufficialmente comunicate dalla LIHG ai sodalizi di appartenenza e alla Segreteria Federale della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio entro i dieci giorni successivi al deposito del verbale.


      13 .Reclami. Contro le deliberazioni contrarie alla legge e al presente Statuto ogni sodalizio dissenziente può proporre reclamo al Collegio Indipendente per la Regolazione dei Rapporti. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che sia diversamente disposto dal Collegio adito. Il reclamo deve essere proposto, sotto pena di decadenza, nel termine di 30 giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data della comunicazione per gli assenti.

      14.Nullità delle deliberazioni. Sono nulle, in ogni caso, le deliberazioni in contrasto con le norme o con le direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o con le norme statutarie o regolamentari della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.


      15 .Previa approvazione assembleare del relativo regolamento, l’assemblea potrà aver luogo anche con sistemi telematici c.d. di “teleconferenza”.

       

Art. 18 Assemblee di categoria

SEZIONE II: ORGANI ESECUTIVI

...omissis...

Art. 19 Definizione

1.Sono organi esecutivi della LIHG:


a) il Presidente;


b) il Consiglio Direttivo.

Art. 20 Eleggibilità

  1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della LIHG tutti coloro i quali, al momento dell'elezione, oltreché possedere i requisiti di eleggibilità alle cariche federali della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, non ricoprano la carica di Consigliere Federale, di Vice Presidente o di Presidente della Federazione medesima, salvo che, prima dell'elezione, dichiarino espressamente di rinunciare, qualora eletti, alla carica ricoperta in seno alla Federazione stessa.
Sono eleggibili alle cariche di Vice Presidente e di Consigliere della LIHG tutti coloro i quali, oltreché possedere i requisiti di eleggibilità alle cariche federali della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio:

a)siano dirigenti in carica di un sodalizio aderente alla LIHG;


b)abbiano precedentemente operato in qualità di dirigenti per almeno un anno;


c)al momento dell'elezione, non ricoprano la carica di dirigenti, centrali o periferici, di organi della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, salvo che, prima dell'elezione, dichiarino espressamente di rinunciare, qualora eletti alle cariche di LIHG, alla carica ricoperta in seno alla Federazione medesima.

     

  1. Il controllo dei requisiti di eleggibilità è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti entro trenta giorni dalla data dell'elezione, nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti della LIHG.
  2. Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti verifichi l'assenza di uno o più dei requisiti che precedono, ovvero la permanenza della condizione ostativa del cumulo delle cariche federali e della LIHG come sopra individuate, si applica quanto previsto al successivo articolo 27.

Art. 21 Decadenza

  1. Il Vice Presidente e i quattro Consiglieri della LIHG decadono dal proprio incarico qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

a)esclusione dalla LIHG del sodalizio presso il quale egli è tesserato con l'incarico di dirigente;


b)assenza o successiva perdita di uno o più requisiti d'eleggibilità contemplati dall'articolo 20 dello Statuto o permanenza del cumulo delle cariche federali e della LIHG individuate nello stesso articolo 20;


c)dimissioni volontarie dal proprio ufficio;


d)radiazione dalla LIHG, in applicazione della specifica sanzione disciplinare prevista dai regolamenti della LIHG stessa, ovvero sospensione o radiazione inflitta dai competenti organi disciplinari della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio;


e)mancata partecipazione immotivata a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo della LIHG.


f)Il Presidente della LIHG decade dal proprio incarico qualora si verifichi una delle cause previste alle precedenti lettere b), c), d), e).


g)L'intero Consiglio Direttivo decade qualora venga meno per qualsiasi causa la maggioranza del Consiglio stesso ovvero qualora decada dal proprio ufficio il Presidente della LIGH. Nell'ipotesi di decadenza dal proprio ufficio di uno o più Consiglieri, la carica vacante sarà assunta dal primo dei non eletti. In difetto, si procederà alla reintegrazione dell'ufficio alla prima Assemblea utile. Nell'ipotesi di decadenza del Presidente della LIGH o della maggioranza del Consiglio Direttivo, si procederà a nuove elezioni nei termini e con le modalità previste al precedente articolo 17. In tal caso il Presidente e il Consiglio Direttivo appena eletti rimarranno in carica per il periodo compreso tra la data dell'elezione e la data dell'Assemblea Generale Ordinaria convocata nell'anno di svolgimento delle Olimpiadi invernali. Per il periodo intercorrente dalla data di decadenza dell'intero Consiglio alla data dell'insediamento degli organi esecutivi appena eletti, l'amministrazione della LIHG sarà esercitata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 22 Il Presidente

  1. 1.Il Presidente della LIHG, eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria per un quadriennio olimpico e rieleggibile una sola volta, indipendentemente dalla durata effettiva di ciascun mandato, anche consecutivamente alla prima, rappresenta la LIHG a tutti gli effetti ed è l'organo di riferimento dei rapporti con la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Ha la rappresentanza legale della Lega verso i terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere, nominando avvocati e procuratori alle liti.
  2. In particolare, il Presidente della LIHG:

    a)provvede alla conduzione dell'attività organizzativa ed amministrativa della LIHG con tutti i poteri, fatta eccezione per quelli che competono all'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria e al Consiglio Direttivo;


    b)convoca e partecipa all'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria della LIHG nei casi previsti dalle presenti norme;


    c)convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, di cui predispone l'ordine del giorno;


    d)nomina il Segretario della LIHG;


    e)nomina consulenti e collaboratori, per il conferimento di incarichi ritenuti idonei per la migliore efficienza operativa della LIHG;


    f)vigila su tutti gli organi e uffici della LIHG;


    g)quando motivi di particolare e straordinaria urgenza non consentano la tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, adotta i provvedimenti necessari per la gestione della LIHG, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo stesso nella sua prima riunione;


    h)In caso di impedimento, le funzioni del Presidente della LIHG sono delegate dal Presidente stesso al Vice Presidente della LIHG

     

Art. 23 II Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto:

    a)dal Presidente della LIHG;


    b)dal Vice Presidente della LIGH;


    c)da due Consiglieri.

  2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. In relazione alla precedente lettera c) del comma 1, decadono dalla carica i Consiglieri la cui società cessi di far parte della LIHG; dalla carica decadono, altresì, i Consiglieri che cessino di essere amministratori. La comunicazione della cessazione dei suddetti requisiti deve essere documentata al Consiglio Direttivo entro venti giorni dal suo verificarsi.
  3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, gli eventuali Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della LIHG ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della LIHG. Può essere invitato alle riunioni, dal Presidente, un rappresentante delle società iscritte
  4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, gli eventuali Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della LIHG ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della LIHG.
  5. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Alle riunioni del Consiglio assiste il Segretario della LIHG, che ne redige i verbali e cura la trasmissione delle delibere ai sodalizi di appartenenza e, quando le delibere stesse abbiano per oggetto argomenti d'interesse della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, anche alla Segreteria Federale della Federazione medesima. Le riunioni del Consiglio direttivo potranno aver luogo con il sistema della c.d. teleconferenza sulla base dell’apposito regolamento di lega.
  6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, senza obbligo di formalità particolari, anche per quanto riguarda l'ordine del giorno; deve essere convocato, inoltre, su richiesta motivata e congiunta di almeno due componenti. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti, fra i quali il Presidente, e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente della LIHG.
  7. II Consiglio Direttivo è il massimo organo esecutivo ed assolve ai seguenti compiti:

    a)propone all'Assemblea l'esclusione dei sodalizi della LIHG, motivando dettagliatamente le proposte;


    b)stabilisce e coordina, per delega da parte dei competenti organi della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, l'attività agonistica dei sodalizi della LIHG;


    c)costituisce, su proposta del Presidente della LIGH, gli uffici della LIHG e ne determina la struttura e il funzionamento;


    d)propone all'Assemblea la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio Indipendente per la Regolazione dei Rapporti, costituiti presso la LIHG stessa, nonché quelli eventualmente in seno alle Commissioni Federali; i componenti dovranno essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e d'indiscussa moralità e indipendenza;


    e)costituisce, quando se ne ravvisi la necessità, commissioni di studio o di lavoro in seno alla LIHG, determinandone i compiti e designandone i componenti;


    f)provvede all'amministrazione ed all'utilizzo delle entrate della LIHG, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Generale e dalle due Assemblee di categoria;


    g)determina le modalità e la misura degli adempimenti finanziari dei sodalizi associati nei confronti della LIHG, quale parte integrante del bilancio preventivo;


    h)stabilisce termini e modalità cui i sodalizi aderenti devono attenersi per la trasmissione di documenti contabili;


    i)provvede all'amministrazione del Fondo di Garanzia e di Soccorso Finanziario, determinandone, altresì, i proventi finanziari, quale parte integrante del bilancio preventivo;


    j)propone all'Assemblea Generale eventuali modifiche del Regolamento della LIHG;


    k)redige il preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale al termine di ogni stagione sportiva;


    l)redige la relazione annuale sull'attività della LIHG;


    m)assume ogni provvedimento di ordine organizzativo e finanziario che si renda necessario per garantire la migliore efficienza di ogni settore dell'attività della LIHG, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Generale e dalle due Assemblee di categoria;


    n)propone al Collegio Indipendente per la Regolazione dei Rapporti (in relazione con gli articoli 25, comma 5, e 31, comma 1, del presente Statuto e nei limiti e nei modi specificamente previsti dal Regolamento della LIHG), di ingiungere ai sodalizi, che non adempiano nei riguardi della LIHG le proprie obbligazioni pecuniarie, inerenti o conseguenti all'attività sportiva o a delibere esecutive, e che siano quindi debitori della LIHG stessa, il saldo della morosità, pena le conseguenze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d), del presente Statuto;


    o)esprime il proprio parere alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio in merito ai cambiamenti di denominazione sociale e alle fusioni tra due o più società.

SEZIONE III: GLI ORGANI DI CONTROLLO E GIUSTIZIA

Art. 24 Il Collegio dei Revisori dei Conti

  1. II Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo ed è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, i quali dovranno possedere i requisiti di eleggibilità alle cariche di componente del collegio dei revisori dei conti della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Possono essere nominate anche persone estranee ai sodalizi associati alla LIHG ed agli altri sodalizi affiliati alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, purché, in quest'ultimo caso, teoricamente possiedano i requisiti di eleggibilità alle cariche federali della Federazione medesima. I componenti il Collegio vengono eletti a maggioranza semplice dei voti. I tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti risulteranno eletti quali membri effettivi, mentre i due candidati che avranno ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore saranno eletti quali membri supplenti. Nell'ipotesi che due o più candidati ottengano al primo scrutinio un egual numero di voti e ciò risulti determinante per l'attribuzione della carica, si procederà a una nuova votazione, e così di seguito fino a quando permanga tale situazione. Alla prima riunione, gli eletti nominano nel proprio ambito un Presidente, scelto tra i membri effettivi del Collegio.
  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della LIHG e ne riferisce all'Assemblea Generale presentando l'apposita relazione, nonché svolge tutti gli altri incarichi esplicitamente assegnatigli dal presente Statuto. Nell'ipotesi di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio si cura dell'ordinaria amministrazione della LIHG e provvede alla convocazione dell'Assemblea Generale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto.
  3. Di ogni riunione del Collegio viene redatto verbale a cura del Presidente.
  4. Il Collegio rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
  5. Per quanto attiene alle cause di decadenza dei singoli membri o dell'intero Collegio ed alla reintegrazione del Collegio stesso, si applicano le norme contenute nell'articolo 21 del presente Statuto per la parte in cui sono applicabili.

Art. 25 Il Collegio Indipendente per la Regolazione dei Rapporti

  1. Il Collegio Indipendente per la Regolazione dei Rapporti tra i sodalizi è composto da tre membri nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.
  2. I membri del Collegio durano in carica per un quadriennio come le altre cariche della LIHG e nominano al proprio interno il loro Presidente.
  3. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica in LIHG o in qualsiasi altra società, anche se associata ad altra Lega.
  4. Il Collegio regola i rapporti nascenti dalle delibere assembleari ed è competente in via esclusiva per dirimere ogni controversia inerente a detti rapporti.
  5. Il Collegio è altresì competente, su proposta del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera o), del presente Statuto, a ingiungere ai sodalizi, che non adempiano nei riguardi della LIHG le proprie obbligazioni pecuniarie, inerenti o conseguenti all'attività sportiva o a delibere esecutive, e che siano quindi debitori della LIHG stessa, il saldo della morosità, pena le conseguenze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d), del presente Statuto.
  6. Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente.
  7. Il Collegio nominato delibererà senza particolari formalità procedurali. Le decisioni del Collegio saranno impugnabili solo per nullità, revocazione e opposizione di terzo. Le norme riguardanti l'instaurazione del procedimento arbitrale ed il funzionamento del Collegio sono contenute nel Regolamento della LIHG.
SEZIONE IV: ORGANISMI AUSILIARI

Art. 26 Il Segretario Generale

  1. 1.II Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo che ne determina il compenso e le modalità di svolgimento del rapporto su proposta del Presidente della LIGH e dovrà possedere i requisiti di eleggibilità alle cariche federali della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.
  2. Il funzionamento della gestione organizzativa, amministrativa ed economico-finanziaria della LIHG è assicurato dalla Segreteria in base alle modalità funzionali stabilite dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente della LIGH.
  3. La Segreteria è diretta dal Segretario che ne coordina l'attività, rispondendo del proprio operato direttamente al Presidente. Al Segretario possono essere affiancati uno o più Vice Segretari.
  4. Il Segretario o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, un Vice Segretario, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne redige i verbali. Egli non ha diritto di voto. I compiti, le responsabilità e gli eventuali emolumenti del Segretario Generale sono determinati dal Consiglio Direttivo.
  5. Il Segretario della LIHG:

    a)cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi della LIHG;


    b)riferisce agli altri organi esecutivi, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della LIHG ed ai rapporti di questa con i sodalizi associati o tra i sodalizi stessi, in quanto pertinenti la LIGH;


    c)coordina e svolge le attività di raccordo dei singoli sodalizi associati.


    d)svolge le funzioni di tesoriere, salva diversa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 27 Consulenti

  1. è data facoltà al Consiglio Direttivo, predeterminandone l'eventuale compenso, di avvalersi della collaborazione di consulenti nei vari settori di attività della LIHG. Ad essi potranno essere affidate deleghe di funzioni da parte dei vari organi statutari.

Art. 28 Commissioni di lavoro

  1. Le commissioni di lavoro sono nominate dal Consiglio Direttivo, il quale di volta in volta ne stabilisce la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento. Le Commissioni di lavoro riferiscono direttamente al Consiglio Direttivo.
TITOLO V - IL PATRIMONIO

Art. 29 Il patrimonio della LIHG

  1. Il patrimonio della LIHG è costituito:

    a)dalle quote associative annuali, versate dai sodalizi aderenti;


    b)dagli eventuali contributi straordinari, erogati da sodalizi aderenti;


    c)dai corrispettivi dei contratti stipulati dalla LIHG con industrie, enti radiotelevisivi ed altri enti pubblici o privati;


    d)dai contributi eventualmente erogati dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio;


    e)dagli eventuali proventi della gestione di servizi affidati alla LIHG dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio;


    f)dai proventi delle gare o delle competizioni organizzate dalla LIHG su autorizzazione della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio;


    g)da ogni altro provento ed erogazione ad essa specificatamente destinato da enti pubblici o privati;


    h)dal Fondo di Garanzia e di Soccorso Finanziario.

Art. 30 Fondo di garanzia e di soccorso finanziario

  1. L’assemblea degli associati può istituire un Fondo di Garanzia e di Soccorso Finanziario. E’ costituito dal versamento di quote effettuato dai sodalizi, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
  2. II Fondo di Garanzia e di Soccorso Finanziario è amministrato dal Consiglio Direttivo:

    a)per sopperire alle inadempienze dei sodalizi alle quali non si sia potuto far fronte con le ingiunzioni e le azioni di recupero previste dagli articoli 23, comma 7, lettera o), 25, comma 5, e 31, comma 1, del presente Statuto e dal Regolamento della LIHG;


    b)per effettuare anticipazioni ai sodalizi in base a comprovate esigenze di bilancio o per fronteggiare particolari situazioni debitorie ordinarie e straordinarie, nel caso in cui ciò sia necessario al fine di assicurare la regolarità di svolgimento dei Campionati.

Art. 31 Adempimenti amministrativi e contabili

  1. La LIHG, in base a quanto previsto dall'articolo 3 del presente Statuto, ha facoltà di porre in atto tutti gli interventi necessari a disciplinare la conduzione amministrativa e finanziaria dei sodalizi di appartenenza, al fine di assicurarne la corretta gestione a tutela della regolarità dell'attività agonistica.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 32 Controversie tra i Sodalizi

  1. Ogni e qualsiasi controversia, inerente l'interpretazione del presente Statuto, nonché i rapporti nascenti dalle delibere assembleari di cui all'art. 25, comma 4, che dovesse insorgere tra i sodalizi aderenti alla LIHG, è devoluta, in via esclusiva, alla decisione del Collegio Indipendente per la Regolazione dei Rapporti di cui all'articolo 25 del presente Statuto, rinunciando i sodalizi, con la richiesta di affiliazione, ad avvalersi in detta materia di qualsiasi altra giurisdizione.

Art. 33 Scioglimento della LIHG

  1. Lo scioglimento della LIHG è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria con il quorum previsto dall'articolo 17, comma 12, lettera b), del presente Statuto. In sede di scioglimento l'Assemblea stabilirà i criteri per la liquidazione, nominando tra i dirigenti dei sodalizi uno o più liquidatori per i quali fisserà i poteri. Il residuo al termine della procedura di liquidazione dovrà obbligatoriamente essere destinato per finalità connesse allo sviluppo dell’hockey ghiaccio e non potrà per nessun motivo essere distribuito tra gli associati

Art. 34 Regolamento della LIHG ed altre norme applicabili

  1. La LIHG è disciplinata, oltre che dal presente Statuto, anche dai Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea. Per quanto ivi non contemplato, la LIHG stessa è disciplinata dalle norme della vigente legislazione dello Stato, nonché dalle norme contenute negli Statuti e Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

Art. 35 Entrata in vigore dello Statuto

1.Il presente Statuto entra in vigore nella sua unitarietà all'atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea.


2.Tutti gli effetti nei confronti delle associate e del bilancio della Lega previste nello statuto avranno effetto dal termine della stagione agonistica 2010/2011


3. Icomponenti del consiglio direttivo in carica, fatto salvo per la decadenza dei componenti eletti in rappresentanza delle società di A2 rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato in essere al momento dell’approvazione del presente statuto.


4.L’obbligo di essere costituiti, per gli aderenti, in forma di società di capitali decorrerà a partire dalla stagione 2012./13