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LO
STATUTO
TITOLO I: NATURA E SCOPI
Art. 1. Composizione
- La Lega Italiana Hockey su Ghiaccio (LIHG)
è costituita da sodalizi sportivi affiliati
alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, titolari
dei diritti sportivi di partecipazione al massimo
Campionato Italiano di Divisione Nazionale seniores
maschile, che assegna il titolo assoluto di Campione
d'Italia, qualunque ne sia la denominazione.
- Se e ove assumessero la qualifica di “iscritte”
tutte le società aventi titolo a partecipare
al campionato nazionale maschile immediatamente
inferiore a quello di cui al comma 1, la Lega potrà
richiedere loro di esprimere la volontà di
associarsi a pieno titolo alla Lega. Ove questa
venisse ribadita dalla totalità, tutti i
riferimenti di cui al presente statuto relativi
al campionato di cui al primo comma del presente
articolo, si intenderanno estesi anche al campionato
immediatamente inferiore
Art. 2. Natura
- 1.La LIHG è costituita in forma di associazione
non riconosciuta, a carattere apolitico e aconfessionale.
La LIHG è ente autonomo ed è titolare
di tutte le attribuzioni che discendono da tale
natura. è inoltre titolare di tutte le attribuzioni
eventualmente conferitele dalla Federazione Italiana
Sport del Ghiaccio.
- La Lega, quale ente senza scopo di lucro, potrà
deliberare, a maggioranza semplice, la richiesta
di riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato di cui all’art. 12 del
codice civile o la trasformazione in consorzio con
attività esterna.
Art. 3. Compiti e finalità
- La LIHG ha lo scopo primario di promuovere lo
sviluppo dell'hockey su ghiaccio di vertice a livello
di club, cioè l'hockey su ghiaccio sia relativo
al massimo Campionato Italiano di Divisione Nazionale
seniores maschile, che assegna il titolo assoluto
di Campione d'Italia, e sia al Campionato di Divisione
Nazionale seniores maschile immediatamente inferiore,
qualunque ne sia la denominazione.
- A tal fine la LIHG:
- a-coordina, tutela e indirizza i sodalizi
che la compongono;
- b-fornisce ai propri associati e iscritti
servizi di consulenza ed assistenza nelle materie
attinenti all'attività sportiva ed alle
attività a questa connesse;
- c-detta norme di gestione delle società,
nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza
di queste e delle disposizioni emanate in materia
dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
da parte delle società stesse;
- d-gestisce l'immagine dell'hockey su ghiaccio
di vertice nei rapporti con gli organi di informazione,
con l'industria e con le componenti qualificate
dell'intero movimento hockeystico nazionale;
- e-esercita le funzioni eventualmente attribuitele,
mediante apposita convenzione, dalla Federazione
Italiana Sport del Ghiaccio ai sensi dell'articolo
4 bis, comma 5, dello Statuto Federale della
FISG;
- f-promuove ogni altra iniziativa ed espleta
ogni altra funzione discendente o correlata
ai propri fini istituzionali.
- Ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 7, dello
Statuto Federale della FISG, in caso di gravi irregolarità
o di impossibilità di funzionamento della
LIHG la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
- fermo restando il potere di revoca del riconoscimento,
conferibile dalla FISG alla LIHG ex articolo 4 bis,
comma 1, dello Statuto Federale potrà avocare
a sé le attività delegate alla LIHG
ai sensi del precedente comma 2, lettera e), del
presente articolo; ovvero nominare un Commissario
Straordinario (commissario ad acta) per l'esercizio
delle attività già delegate alla LIHG
ed elencate nel medesimo precedente comma 2, lettera
e), del presente articolo.
- La nomina del commissario ad acta, dunque e i
poteri che ne saranno fissati dalla FISG conformemente
all'articolo 4 bis, comma 7, dello Statuto Federale,
non potranno in ogni caso impedire o limitare, al
di fuori dell'oggetto delle medesime attività
già delegate, divenute di competenza del
commissario stesso, il funzionamento della LIHG
e di tutti i suoi organi, rappresentativi o non
rappresentativi, direttivi o non direttivi.
Art. 4. Sede
- La LIHG ha sede in Milano all’indirizzo
che verrà di volta in volta deliberato dal
Consiglio direttivo .
- È data facoltà al Consiglio Direttivo
di istituire sedi ed uffici secondari.
TITOLO
II: SODALIZI
Art. 5. Adesione dei sodalizi
- Sono ammessi a far parte della LIHG i sodalizi
affiliati alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
che, conseguito il prescritto titolo sportivo o
diritto di partecipazione, riconosciuto dalla Federazione
medesima, al campionato di cui al precedente articolo
1, siano costituiti in forma di società sportiva
dilettantistica di capitale e presentino domanda
di ammissione alla LIHG. La domanda di ammissione
deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a-copia dell'atto costitutivo e dello statuto
sociale;
- b-elenco nominativo delle cariche sociali;
- c-dichiarazione di esplicita accettazione
della normativa della LIHG in vigore;
- d-versamento della quota associativa annualmente
stabilita;
- e-deposito delle eventuali garanzie patrimoniali
stabilite dall'Assemblea;
- f-copia del modello di affiliazione depositato
presso la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio;
- g-numero di codice fiscale e di partita IVA;
- h-numero di postazione telefax e indirizzo
di posta elettronica certificata. Le comunicazioni
ai citati indirizzi costituiranno, a tutti gli
effetti previsti dal presente statuto, notifica
all’associato del contenuto della comunicazione
trasmessa da parte della Lega.
- La documentazione che precede può essere
trasmessa anche successivamente al deposito della
domanda di adesione, ma deve comunque pervenire
almeno 30 giorni prima dell'inizio del campionato.
- Potranno iscriversi alla LIHG i sodalizi sportivi
aventi titolo e partecipanti al campionato maschile
immediatamente inferiore a quello di cui all’art.
1 esclusivamente ai fini della partecipazione ai
servizi di cui all’art. 3 comma due lett.
b)
- E’ fatto assoluto divieto a qualunque soggetto,
società e/o ente di detenere direttamente
o indirettamente, quote di controllo in più
di una società associata alla Lega. In caso
di divieto le associate controllate potranno essere
escluse dalla Lega.
- I sodalizi aderenti conservano la loro piena e
totale autonomia e ciascuna assume a proprio diretto
carico l’intero rischio delle perdite e dei
ricavi derivanti dall’esercizio degli scopi
sociali di ciascuna. E’ pertanto esclusa ogni
ingerenza della Lega nelle attività svolte
in proprio dalle singole associate.
Art. 6. Rinnovo dell'adesione
- 1.I sodalizi già membri della LIHG, i
quali abbiano conservato i diritti sportivi di cui
all'articolo 1, entro 30 giorni dal termine fissato
dalia Federazione Italiana Sport del Ghiaccio per
l'iscrizione ai rispettivi campionati dovranno presentare
domanda di rinnovo all'adesione alla LIHG. La domanda
di rinnovo dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:
- a-copia del modello di riaffiliazione depositato
presso la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio;
- b-elenco nominativo delle cariche sociali,
se e ove modificati;
- c-versamento delle quote annuali;
- d-deposito delle eventuali garanzie patrimoniali
stabilite dall'Assemblea;
- e-numero di postazione telefax e indirizzo
di posta elettronica se e ove modificati.
- La documentazione che precede può essere
trasmessa anche successivamente al deposito della
domanda di rinnovo, ma deve comunque pervenire alla
LIHG almeno 30 giorni prima dell'inizio del campionato
cui il sodalizio partecipa.
Art. 7. Modificazioni interne
dei sodalizi
- 1.La modificazione della struttura dei sodalizi
e della composizione degli organi sociali devono
essere comunicate per iscritto alla Segreteria della
LIHG entro 30 giorni dalla data della modificazione,
allegando copia del verbale dell'assemblea o di
ogni altro organo del sodalizio che le ha deliberate
e provvedendo, se necessario, al deposito del nuovo
statuto. Tutta la documentazione che precede deve
essere sottoscritta dal presidente del sodalizio
ed accompagnata da una dichiarazione di questi,
che certifichi, sotto la sua personale responsabilità,
la conformità della documentazione agli originali
tenuti agli atti del sodalizio stesso.
Art. 8. Struttura dei sodalizi
- La forma di costituzione e la struttura dei sodalizi
sono irrilevanti nei riguardi della LIHG, purché
compatibili con le leggi dello Stato e con le norme
emanate in materia dalia Federazione Italiana Sport
del Ghiaccio e dai Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
ed a condizione che i principi degli statuti dei
sodalizi non siano in contrasto con lo Statuto della
LIHG.
Art. 9. Rappresentanza
dei sodalizi
- La rappresentanza di ciascun sodalizio presso
la LIHG spetta al rappresentante legale pro-tempore,
che può farsi sostituire dal vice presidente,
al quale lo statuto sociale affidi funzioni vicarie
in caso di sua assenza o impedimento o da un procuratore
generale o speciale.
Art. 10. Atti dei sodalizi
- Gli atti ufficiali dei sodalizi devono essere
redatti sulla carta intestata dei sodalizi medesimi
o, quanto meno, devono riportare il timbro sociale;
devono essere debitamente sottoscritti dal presidente
o da chi abbia la rappresentanza del sodalizio.
Art. 11. Diritti ed obblighi
dei sodalizi
- I sodalizi aderenti e quelli iscritti hanno tutti
i diritti e gli obblighi conferiti loro dallo Statuto
e dai Regolamenti della LIHG.
- In particolare, si impegnano a uniformarsi ad
ogni deliberazione assunta dai competenti organi
della LIHG e ad accettarne le decisioni in tutte
le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed
economico, comunque attinenti all'attività
sportiva o relative alla loro appartenenza alla
LIHG. Ogni azione tendente ad eludere tale impegno
è motivo di preclusione alla permanenza nella
LIHG stessa.
- Salva la preventiva autorizzazione della LIHG,
i sodalizi si impegnano inoltre a non intraprendere
alcuna iniziativa che possa, anche indirettamente
e relativamente ai rapporti con i terzi, precludere
o limitare l'autonomia negoziale della LIHG, cosi
come disciplinata dai Regolamenti della LIHG stessa
e in conformità con le direttive emerse dalle
singole assemblee di settore.
Art. 12. Esclusione
- I sodalizi sono esclusi dalla LIHG qualora si
verifichi uno dei seguenti eventi:
- a-rinunzia a partecipare al Campionato di
cui all’art. 1;
- b-scioglimento del sodalizio;
- c-perdita dei diritti sportivi di cui all'articolo
1 dello Statuto, a causa della retrocessione
nella serie inferiore (cioè nella serie
immediatamente inferiore a quella che, ai sensi
dello stesso articolo 1 dello Statuto, permette
l'appartenenza alla LIGH:
- d-mancato rispetto degli adempimenti ed obblighi
di cui ai successivi articoli 14, 29 e 30 (morosità);
- e-incompatibilità dello statuto sociale
con le norme contenute nello Statuto della LIHG;
- f-applicazione della sanzione disciplinare
per la violazione degli obblighi di cui agli
articoli 11 e 32 del presente Statuto e in ogni
altra ipotesi prevista dallo Statuto e dai Regolamenti
della LIHG;
- g-radiazione da parte dei competenti organi
disciplinari della Federazione Italiana Sport
del Ghiaccio.
- Al verificarsi di uno o più degli eventi
previsti alle lettere a), b), c) e g), l'esclusione
è automatica e viene dichiarata dai Consiglio
Direttivo.
- Nelle ipotesi previste alle lettere d, e, f, l'esclusione
è sancita dall'Assemblea Ordinaria, nei casi
e nei limiti previsti dal Regolamento, previo esame
della relazione stilata dai Collegio dei Revisori
dei Conti.
- L'esclusione del sodalizio comporta l'automatica
esclusione dalla LIHG dei dirigenti del sodalizio
stesso e la decadenza dei dirigenti medesimi dagli
eventuali incarichi ricoperti in seno alla LIHG.
- I dirigenti dei sodalizi aderenti alla LIHG sono
esclusi dalla LIHG stessa, qualora violino uno o
più disposizioni contenute nello statuto
o nei regolamenti della LIHG per le quali sia espressamente
comminata la sanzione della radiazione. La radiazione
dei dirigenti è sanzionata dall'Assemblea
Ordinaria, previo esame della relazione stilata
dai Collegio dei Revisori dei Conti.
- I sodalizi esclusi dalla LIHG perdono ogni diritto
conferito loro dallo Statuto o dai Regolamenti della
LIHG, nonché ogni altro diritto o aspettativa
a carattere patrimoniale discendente dai l'appartenenza
alla LIHG.
Art. 13. Recesso dei sodalizi
- La qualità di associato, oltre che per
le cause previste al precedente articolo 12, viene
meno per recesso del sodalizio stesso.
- La comunicazione della propria volontà
di recedere dalla LIHG deve essere inviata per iscritto
al Consiglio Direttivo e diviene efficace all'atto
della ricezione della predetta comunicazione da
parte del Consiglio Direttivo medesimo.
- I sodalizi dimissionari, ai pari dei sodalizi
esclusi, perdono ogni diritto conferito loro dallo
Statuto o dai Regolamenti della LIHG, nonché
ogni altro diritto od aspettativa a carattere patrimoniale
discendente dall'appartenenza alla LIHG stessa.
- La mancata presentazione della domanda di rinnovo
dell'adesione alla LIHG di cui ai precedente articolo
6 equivale alla comunicazione di recesso del sodalizio.
Art. 14. Contributi
- Le spese e gli oneri relativi alla gestione della
LIHG sono a carico dei sodalizi che ne fanno parte.
A tal fine i sodalizi sono tenuti al versamento
dei contributi cosi determinati:
- a-la quota annuale di associazione alla LIHG;
- b-la quota annuale per il Fondo di Garanzia
e Soccorso Finanziario;
- c-ogni altro contributo specificamente destinato
alla LIHG per delibera del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, della Federazione Italiana
Sport del Ghiaccio o della LIHG stessa.
- I sodalizi iscritti saranno tenuti al versamento
di un corrispettivo, stabilito dall’assemblea,
proporzionale ai servizi utilizzati.
Art. 15. Esercizio finanziario
- L'esercizio ha inizio il 1° luglio di ciascun
anno e termina il 30 giugno successivo, sulla base
dei bilanci preventivo e consuntivo. L'approvazione
dei bilanci è di competenza dell'Assemblea
Generale, che li esamina unitamente alle apposite
relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio
dei Revisori dei Conti. I bilanci stessi, approvati
dall'Assemblea Generale, sono inviati, a cura del
Segretario Generale della LIHG, alla Segreteria
Federale della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.
- La durata della Lega è fissata fino al
30.06.2030, salvo proroga o anticipato scioglimento
che dovrà essere deliberato da assemblea
straordinaria appositamente convocata.
TITOLO III:
STRUTTURA DELLA LIHG
Art. 16. Organi della LIHG
- Sono organi della LIHG:
- l'Assemblea Generale;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio Indipendente per la regolazione dei
Rapporti.
SEZIONE
I: L'ASSEMBLEA
Art. 17 Assemblea Generale
- Ordinaria e Straordinaria
- Modalità di partecipazione.
- a-Partecipano all'Assemblea Generale, sia
Ordinaria sia Straordinaria, i sodalizi associati
alla LIHG. Ogni società deve essere rappresentata
all'Assemblea Generale dal presidente o dall'amministratore
unico del sodalizio o, comunque, dal rappresentante
legale pro-tempore. Ciascun aderente ha diritto
ad un voto.
- b-Ove all'ordine del giorno non sia prevista
l'elezione di cariche, è facoltà
dei sodalizi farsi rappresentare in Assemblea
da un delegato di altro sodalizio. Ogni delegato
non può in ogni caso rappresentare più
di due sodalizi oltre il proprio.
- c-La rappresentanza dei sodalizi deve risultare
da delega scritta, contenente il nome, il cognome
e la qualifica sociale del delegato effettivo
e dell'eventuale delegato supplente; la delega
deve essere sottoscritta dal presidente della
società o da chi ne fa le veci.
- d-Le operazioni di verifica dei poteri e di
scrutinio sono demandate alla segreteria generale
della Lega
- e-Fermo il dettato delle precedenti lettere
a) e b), i sodalizi non possono comunque essere
rappresentati da giocatori, allenatori o arbitri
in attività o da coloro che risultino
colpiti da provvedimenti disciplinari in atto.
- f-Partecipano di diritto all'Assemblea Generale,
ma senza diritto di voto, i legali rappresentanti
dei sodalizi iscritti e salvo che ne abbiano
diritto quali rappresentanti legali di sodalizi
della LIHG muniti di delega: il Presidente della
LIHG, il Vice Presidente, i due componenti del
Consiglio Direttivo, il Presidente e i componenti
del Collegio dei Revisori dei Conti e i componenti
della Commissione Indipendente per la Regolazione
dei Rapporti. In sede di trasmissione dell’ordine
del giorno il consiglio direttivo potrà
riservare la discussione di uno o più
dei punti previsti alla presenza dei soli aderenti.
Potranno essere invitati dal Presidente della
Lega a partecipare ai lavori assembleari uno
o più invitati che possano dare se e
del caso il loro contributo ai lavori assembleari
- g-Convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria.
- L'Assemblea è convocata dal Presidente,
su delibera del Consiglio Direttivo, a mezzo
telegramma, messaggio via telefax o via posta
elettronica, che dovrà pervenire almeno
8 giorni liberi prima della data fissata con
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
di prima e seconda convocazione e con la specificazione
dell'ordine del giorno.
- Nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale
Ordinaria potranno essere inseriti altri argomenti,
ma solo su richiesta della maggioranza dei
sodalizi.
- Qualora sia venuta meno la maggioranza del
Consiglio Direttivo, questi decade e l'Assemblea
è convocata dai Presidente dei Collegio
dei Revisori dei Conti nel termine di 45 giorni
dal verificarsi di tale evento.
3. L'Assemblea Generale si riunisce, in via
ordinaria, almeno una volta all'anno entro 90
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
e, in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio
Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne
sia fatta richiesta dai due terzi dei sodalizi
con l'indicazione degli argomenti all'ordine
del giorno. La detta richiesta deve essere inoltrata
alla presidenza della LIHG, che provvede alla
convocazione dell'Assemblea nei termini previsti
al precedente comma 2.
4.Attribuzioni dell'Assemblea Generale Ordinaria.
a)Esame e discussione della relazione annuale
del Consiglio Direttivo e relativa deliberazione;
b)esame ed approvazione del conto consuntivo;
c)esame ed approvazione del bilancio preventivo;
d)esame della relazione dei Collegio del Revisori
dei Conti;
e)approvazione del rendiconto del Fondo di Garanzia
e Soccorso Finanziario, redatto dal Consiglio
Direttivo;
f)elezione del Presidente della LIHG e nomina
dei componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti;
g)elezione del Vice Presidente della LIHG, con
funzioni vicarie, in caso di assenza o d'impedimento
del Presidente della LIGH, che gli potrà
attribuire deleghe specifiche e dei due consiglieri.
h)nomina dei membri del Collegio Indipendente
per la Regolazione dei Rapporti;
i)irrogazione di sanzioni disciplinari nelle
ipotesi previste nello Statuto e nei Regolamenti
della LIHG;
j)esclusione dei sodalizi dalla LIHG, su proposta
del Consiglio Direttivo;
k)esame delle domande d'ammissione alla LIHG
da parte dei sodalizi di cui al precedente articolo
5;
l)esame ed approvazione dei Regolamenti interni
della LIHG, predisposti dal Consiglio Direttivo;
m)determinazione degli indirizzi di massima,
relativi alla gestione organizzativa ed economico-finanziaria
della LIHG;
n)determinazione degli indirizzi di massima
sulle attività della LIHG, in relazione
agli interessi comuni dei sodalizi aderenti.
5.Validità dell'Assemblea Generale Ordinaria.
L'Assemblea Generale Ordinaria è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza
di almeno due terzi dei sodalizi aventi diritto
al voto e, in seconda convocazione, da tenersi
almeno un'ora dopo quella fissata per la prima,
con la presenza di tanti delegati in rappresentanza
di almeno la metà più uno dei
sodalizi aventi diritto a voto.
6 .Attribuzioni dell'Assemblea Generale Straordinaria.
L'Assemblea Generale Straordinaria è
competente in via esclusiva a deliberare sulle
modifiche dello Statuto, sullo scioglimento
della LIHG e sul cambiamento della città,
sede della LIHG stessa.
7.Validità dell'Assemblea Generale Straordinaria.
L'Assemblea Generale Straordinaria è
validamente costituita, in prima convocazione,
con la presenza di almeno due terzi dei sodalizi
aventi diritto al voto e, in seconda convocazione,
da tenersi almeno un'ora dopo quella stabilita
per la prima, con la presenza di almeno la metà
più uno dei sodalizi aderenti.
8 .Apertura dell'Assemblea e presidenza. L'Assemblea
è dichiarata aperta dal Presidente della
LIHG o da chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo
22, comma 3, del presente Statuto che la presiede,
fatto salvo che per le assemblee elettive. In
tal caso il Presidente della Lega apre i lavori
e invita l’assemblea a nominare un Presidente.
II Segretario della LIHG svolge funzioni di
Segretario dell'Assemblea. In caso di assemblee
elettive a scrutinio segreto si procederà
alla nomina di due scrutatori
9 .Svolgimento dei lavori. L'Assemblea delibera
validamente sui soli argomenti iscritti all'ordine
del giorno. Spettano al Presidente dell'Assemblea
la direzione dell'assemblea stessa e la determinazione
delle modalità procedurali, compresa
la limitazione di tempo per gli interventi e
la scelta del metodo di votazione.
10. Votazioni. Le votazioni si svolgono normalmente
per alzata di mano. La votazione per appello
nominale o a scrutinio segreto è ammessa
qualora ne facciano richiesta almeno i due quinti
dei sodalizi rappresentati in Assemblea. La
richiesta di votazione a scrutinio segreto ha
precedenza su quella per appello nominale. Tutte
le votazioni che riguardano persone devono tenersi
a scrutinio segreto;
11 .Validità delle decisioni. Le deliberazioni
dell'Assemblea Generale sono vincolanti per
tutti i sodalizi aderenti, anche se non presenti
all'adunanza. Le deliberazioni dell'Assemblea
Generale Straordinaria della LIHG sono valide
ed efficaci quando abbiano riportato la maggioranza
dei quattro quinti dei voti dei presenti. Le
deliberazioni dell'Assemblea Generale Ordinaria
della LIHG sono valide ed efficaci quando abbiano
riportato la maggioranza qualificata dei due
terzi dei voti dei presenti.
12 .Verbale dell'Assemblea. Il verbale, sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario della LIHG,
deve essere depositato presso la Segreteria
della LIHG entro dieci giorni dalla data di
svolgimento dell'Assemblea stessa. I legali
rappresentanti dei sodalizi hanno diritto, in
qualsiasi momento, di prendere visione dei verbali
depositati. Le delibere adottate devono essere
ufficialmente comunicate dalla LIHG ai sodalizi
di appartenenza e alla Segreteria Federale della
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio entro
i dieci giorni successivi al deposito del verbale.
13 .Reclami. Contro le deliberazioni contrarie
alla legge e al presente Statuto ogni sodalizio
dissenziente può proporre reclamo al
Collegio Indipendente per la Regolazione dei
Rapporti. Il reclamo non sospende l'esecuzione
del provvedimento, salvo che sia diversamente
disposto dal Collegio adito. Il reclamo deve
essere proposto, sotto pena di decadenza, nel
termine di 30 giorni, che decorrono dalla data
della deliberazione per i dissenzienti e dalla
data della comunicazione per gli assenti.
14.Nullità delle deliberazioni. Sono
nulle, in ogni caso, le deliberazioni in contrasto
con le norme o con le direttive del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano o con le norme statutarie
o regolamentari della Federazione Italiana Sport
del Ghiaccio.
15 .Previa approvazione assembleare del relativo
regolamento, l’assemblea potrà
aver luogo anche con sistemi telematici c.d.
di “teleconferenza”.
Art. 18 Assemblee di
categoria
SEZIONE II: ORGANI ESECUTIVI
...omissis...
Art. 19 Definizione
1.Sono organi esecutivi della LIHG:
a) il Presidente;
b) il Consiglio Direttivo.
Art. 20 Eleggibilità
- Sono eleggibili alla carica di Presidente della
LIHG tutti coloro i quali, al momento dell'elezione,
oltreché possedere i requisiti di eleggibilità
alle cariche federali della Federazione Italiana
Sport del Ghiaccio, non ricoprano la carica di Consigliere
Federale, di Vice Presidente o di Presidente della
Federazione medesima, salvo che, prima dell'elezione,
dichiarino espressamente di rinunciare, qualora
eletti, alla carica ricoperta in seno alla Federazione
stessa.
Sono eleggibili alle cariche di
Vice Presidente e di Consigliere della LIHG tutti
coloro i quali, oltreché possedere i requisiti
di eleggibilità alle cariche federali della
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio:
a)siano dirigenti in carica di un sodalizio aderente
alla LIHG;
b)abbiano precedentemente operato in qualità
di dirigenti per almeno un anno;
c)al momento dell'elezione, non ricoprano la carica
di dirigenti, centrali o periferici, di organi della
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, salvo che,
prima dell'elezione, dichiarino espressamente di rinunciare,
qualora eletti alle cariche di LIHG, alla carica ricoperta
in seno alla Federazione medesima.
-
Il controllo dei requisiti
di eleggibilità è effettuato dal
Collegio dei Revisori dei Conti entro trenta giorni
dalla data dell'elezione, nelle forme e nei modi
previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti
della LIHG.
- Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti verifichi
l'assenza di uno o più dei requisiti che
precedono, ovvero la permanenza della condizione
ostativa del cumulo delle cariche federali e della
LIHG come sopra individuate, si applica quanto previsto
al successivo articolo 27.
Art. 21 Decadenza
- Il Vice Presidente e i quattro Consiglieri della
LIHG decadono dal proprio incarico qualora si verifichi
una delle seguenti ipotesi:
a)esclusione dalla LIHG del sodalizio presso il
quale egli è tesserato con l'incarico di
dirigente;
b)assenza o successiva perdita di uno o più
requisiti d'eleggibilità contemplati dall'articolo
20 dello Statuto o permanenza del cumulo delle cariche
federali e della LIHG individuate nello stesso articolo
20;
c)dimissioni volontarie dal proprio ufficio;
d)radiazione dalla LIHG, in applicazione della specifica
sanzione disciplinare prevista dai regolamenti della
LIHG stessa, ovvero sospensione o radiazione inflitta
dai competenti organi disciplinari della Federazione
Italiana Sport del Ghiaccio;
e)mancata partecipazione immotivata a tre consecutive
riunioni del Consiglio Direttivo della LIHG.
f)Il Presidente della LIHG decade dal proprio incarico
qualora si verifichi una delle cause previste alle
precedenti lettere b), c), d), e).
g)L'intero Consiglio Direttivo decade qualora venga
meno per qualsiasi causa la maggioranza del Consiglio
stesso ovvero qualora decada dal proprio ufficio
il Presidente della LIGH. Nell'ipotesi di decadenza
dal proprio ufficio di uno o più Consiglieri,
la carica vacante sarà assunta dal primo
dei non eletti. In difetto, si procederà
alla reintegrazione dell'ufficio alla prima Assemblea
utile. Nell'ipotesi di decadenza del Presidente
della LIGH o della maggioranza del Consiglio Direttivo,
si procederà a nuove elezioni nei termini
e con le modalità previste al precedente
articolo 17. In tal caso il Presidente e il Consiglio
Direttivo appena eletti rimarranno in carica per
il periodo compreso tra la data dell'elezione e
la data dell'Assemblea Generale Ordinaria convocata
nell'anno di svolgimento delle Olimpiadi invernali.
Per il periodo intercorrente dalla data di decadenza
dell'intero Consiglio alla data dell'insediamento
degli organi esecutivi appena eletti, l'amministrazione
della LIHG sarà esercitata dal Collegio dei
Revisori dei Conti.
Art. 22 Il Presidente
- 1.Il Presidente della LIHG, eletto dall'Assemblea
Generale Ordinaria per un quadriennio olimpico e
rieleggibile una sola volta, indipendentemente dalla
durata effettiva di ciascun mandato, anche consecutivamente
alla prima, rappresenta la LIHG a tutti gli effetti
ed è l'organo di riferimento dei rapporti
con la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.
Ha la rappresentanza legale della Lega verso i terzi
e in giudizio, con facoltà di agire e resistere,
nominando avvocati e procuratori alle liti.
- In particolare, il Presidente della LIHG:
a)provvede alla conduzione dell'attività
organizzativa ed amministrativa della LIHG con
tutti i poteri, fatta eccezione per quelli che
competono all'Assemblea Generale Ordinaria e
Straordinaria e al Consiglio Direttivo;
b)convoca e partecipa all'Assemblea Generale
Ordinaria e Straordinaria della LIHG nei casi
previsti dalle presenti norme;
c)convoca e presiede le riunioni del Consiglio
Direttivo, di cui predispone l'ordine del giorno;
d)nomina il Segretario della LIHG;
e)nomina consulenti e collaboratori, per il
conferimento di incarichi ritenuti idonei per
la migliore efficienza operativa della LIHG;
f)vigila su tutti gli organi e uffici della
LIHG;
g)quando motivi di particolare e straordinaria
urgenza non consentano la tempestiva convocazione
del Consiglio Direttivo, adotta i provvedimenti
necessari per la gestione della LIHG, sottoponendoli
alla ratifica del Consiglio Direttivo stesso
nella sua prima riunione;
h)In caso di impedimento, le funzioni del Presidente
della LIHG sono delegate dal Presidente stesso
al Vice Presidente della LIHG
Art. 23 II Consiglio
Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto:
a)dal Presidente della LIHG;
b)dal Vice Presidente della LIGH;
c)da due Consiglieri.
- Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la
durata di un quadriennio olimpico. In relazione
alla precedente lettera c) del comma 1, decadono
dalla carica i Consiglieri la cui società
cessi di far parte della LIHG; dalla carica decadono,
altresì, i Consiglieri che cessino di essere
amministratori. La comunicazione della cessazione
dei suddetti requisiti deve essere documentata al
Consiglio Direttivo entro venti giorni dal suo verificarsi.
- Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano,
senza diritto di voto, gli eventuali Consiglieri
Federali eletti in rappresentanza della LIHG ed
il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
della LIHG. Può essere invitato alle riunioni,
dal Presidente, un rappresentante delle società
iscritte
- Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano,
senza diritto di voto, gli eventuali Consiglieri
Federali eletti in rappresentanza della LIHG ed
il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
della LIHG.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una
volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
Alle riunioni del Consiglio assiste il Segretario
della LIHG, che ne redige i verbali e cura la trasmissione
delle delibere ai sodalizi di appartenenza e, quando
le delibere stesse abbiano per oggetto argomenti
d'interesse della Federazione Italiana Sport del
Ghiaccio, anche alla Segreteria Federale della Federazione
medesima. Le riunioni del Consiglio direttivo potranno
aver luogo con il sistema della c.d. teleconferenza
sulla base dell’apposito regolamento di lega.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente, senza obbligo di formalità particolari,
anche per quanto riguarda l'ordine del giorno; deve
essere convocato, inoltre, su richiesta motivata
e congiunta di almeno due componenti. Le riunioni
sono valide con la presenza di almeno tre componenti,
fra i quali il Presidente, e le deliberazioni sono
prese con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti aventi diritto di voto; in caso di parità,
prevale il voto del Presidente della LIHG.
- II Consiglio Direttivo è il massimo organo
esecutivo ed assolve ai seguenti compiti:
a)propone all'Assemblea l'esclusione dei sodalizi
della LIHG, motivando dettagliatamente le proposte;
b)stabilisce e coordina, per delega da parte
dei competenti organi della Federazione Italiana
Sport del Ghiaccio, l'attività agonistica
dei sodalizi della LIHG;
c)costituisce, su proposta del Presidente della
LIGH, gli uffici della LIHG e ne determina la
struttura e il funzionamento;
d)propone all'Assemblea la nomina dei componenti
del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio
Indipendente per la Regolazione dei Rapporti,
costituiti presso la LIHG stessa, nonché
quelli eventualmente in seno alle Commissioni
Federali; i componenti dovranno essere scelti
tra persone di specifica e comprovata competenza
ed esperienza e d'indiscussa moralità
e indipendenza;
e)costituisce, quando se ne ravvisi la necessità,
commissioni di studio o di lavoro in seno alla
LIHG, determinandone i compiti e designandone
i componenti;
f)provvede all'amministrazione ed all'utilizzo
delle entrate della LIHG, secondo gli indirizzi
stabiliti dall'Assemblea Generale e dalle due
Assemblee di categoria;
g)determina le modalità e la misura degli
adempimenti finanziari dei sodalizi associati
nei confronti della LIHG, quale parte integrante
del bilancio preventivo;
h)stabilisce termini e modalità cui i
sodalizi aderenti devono attenersi per la trasmissione
di documenti contabili;
i)provvede all'amministrazione del Fondo di
Garanzia e di Soccorso Finanziario, determinandone,
altresì, i proventi finanziari, quale
parte integrante del bilancio preventivo;
j)propone all'Assemblea Generale eventuali modifiche
del Regolamento della LIHG;
k)redige il preventivo e il conto consuntivo
da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
Generale al termine di ogni stagione sportiva;
l)redige la relazione annuale sull'attività
della LIHG;
m)assume ogni provvedimento di ordine organizzativo
e finanziario che si renda necessario per garantire
la migliore efficienza di ogni settore dell'attività
della LIHG, secondo gli indirizzi stabiliti
dall'Assemblea Generale e dalle due Assemblee
di categoria;
n)propone al Collegio Indipendente per la Regolazione
dei Rapporti (in relazione con gli articoli
25, comma 5, e 31, comma 1, del presente Statuto
e nei limiti e nei modi specificamente previsti
dal Regolamento della LIHG), di ingiungere ai
sodalizi, che non adempiano nei riguardi della
LIHG le proprie obbligazioni pecuniarie, inerenti
o conseguenti all'attività sportiva o
a delibere esecutive, e che siano quindi debitori
della LIHG stessa, il saldo della morosità,
pena le conseguenze previste dall'articolo 12,
comma 1, lettera d), del presente Statuto;
o)esprime il proprio parere alla Federazione
Italiana Sport del Ghiaccio in merito ai cambiamenti
di denominazione sociale e alle fusioni tra
due o più società.
SEZIONE III: GLI ORGANI
DI CONTROLLO E GIUSTIZIA
Art. 24 Il Collegio
dei Revisori dei Conti
- II Collegio dei Revisori dei Conti è nominato
dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio
Direttivo ed è composto da tre membri effettivi
e da due membri supplenti, i quali dovranno possedere
i requisiti di eleggibilità alle cariche
di componente del collegio dei revisori dei conti
della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Possono
essere nominate anche persone estranee ai sodalizi
associati alla LIHG ed agli altri sodalizi affiliati
alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, purché,
in quest'ultimo caso, teoricamente possiedano i
requisiti di eleggibilità alle cariche federali
della Federazione medesima. I componenti il Collegio
vengono eletti a maggioranza semplice dei voti.
I tre candidati che avranno ottenuto il maggior
numero di voti risulteranno eletti quali membri
effettivi, mentre i due candidati che avranno ottenuto
un numero di voti immediatamente inferiore saranno
eletti quali membri supplenti. Nell'ipotesi che
due o più candidati ottengano al primo scrutinio
un egual numero di voti e ciò risulti determinante
per l'attribuzione della carica, si procederà
a una nuova votazione, e così di seguito
fino a quando permanga tale situazione. Alla prima
riunione, gli eletti nominano nel proprio ambito
un Presidente, scelto tra i membri effettivi del
Collegio.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento
della gestione economica e finanziaria della LIHG
e ne riferisce all'Assemblea Generale presentando
l'apposita relazione, nonché svolge tutti
gli altri incarichi esplicitamente assegnatigli
dal presente Statuto. Nell'ipotesi di decadenza
dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio si
cura dell'ordinaria amministrazione della LIHG e
provvede alla convocazione dell'Assemblea Generale,
in conformità con quanto previsto dall'articolo
21 del presente Statuto.
- Di ogni riunione del Collegio viene redatto verbale
a cura del Presidente.
- Il Collegio rimane in carica quattro anni ed i
suoi membri sono rieleggibili.
- Per quanto attiene alle cause di decadenza dei
singoli membri o dell'intero Collegio ed alla reintegrazione
del Collegio stesso, si applicano le norme contenute
nell'articolo 21 del presente Statuto per la parte
in cui sono applicabili.
Art. 25 Il Collegio
Indipendente per la Regolazione dei Rapporti
- Il Collegio Indipendente per la Regolazione dei
Rapporti tra i sodalizi è composto da tre
membri nominati dall'Assemblea Generale su proposta
del Consiglio Direttivo.
- I membri del Collegio durano in carica per un
quadriennio come le altre cariche della LIHG e nominano
al proprio interno il loro Presidente.
- La carica di membro del Collegio è incompatibile
con qualsiasi altra carica in LIHG o in qualsiasi
altra società, anche se associata ad altra
Lega.
- Il Collegio regola i rapporti nascenti dalle delibere
assembleari ed è competente in via esclusiva
per dirimere ogni controversia inerente a detti
rapporti.
- Il Collegio è altresì competente,
su proposta del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo
23, comma 7, lettera o), del presente Statuto, a
ingiungere ai sodalizi, che non adempiano nei riguardi
della LIHG le proprie obbligazioni pecuniarie, inerenti
o conseguenti all'attività sportiva o a delibere
esecutive, e che siano quindi debitori della LIHG
stessa, il saldo della morosità, pena le
conseguenze previste dall'articolo 12, comma 1,
lettera d), del presente Statuto.
- Le deliberazioni della Commissione sono adottate
collegialmente.
- Il Collegio nominato delibererà senza particolari
formalità procedurali. Le decisioni del Collegio
saranno impugnabili solo per nullità, revocazione
e opposizione di terzo. Le norme riguardanti l'instaurazione
del procedimento arbitrale ed il funzionamento del
Collegio sono contenute nel Regolamento della LIHG.
SEZIONE IV: ORGANISMI AUSILIARI
Art. 26 Il Segretario
Generale
- 1.II Segretario Generale viene nominato dal Consiglio
Direttivo che ne determina il compenso e le modalità
di svolgimento del rapporto su proposta del Presidente
della LIGH e dovrà possedere i requisiti
di eleggibilità alle cariche federali della
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.
- Il funzionamento della gestione organizzativa,
amministrativa ed economico-finanziaria della LIHG
è assicurato dalla Segreteria in base alle
modalità funzionali stabilite dal Consiglio
Direttivo, su proposta del Presidente della LIGH.
- La Segreteria è diretta dal Segretario
che ne coordina l'attività, rispondendo del
proprio operato direttamente al Presidente. Al Segretario
possono essere affiancati uno o più Vice
Segretari.
- Il Segretario o, in caso di sua assenza o di suo
impedimento, un Vice Segretario, partecipa a tutte
le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea
e ne redige i verbali. Egli non ha diritto di voto.
I compiti, le responsabilità e gli eventuali
emolumenti del Segretario Generale sono determinati
dal Consiglio Direttivo.
- Il Segretario della LIHG:
a)cura l'esecuzione delle deliberazioni degli
organi della LIHG;
b)riferisce agli altri organi esecutivi, per
i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia
attinente al funzionamento della LIHG ed ai
rapporti di questa con i sodalizi associati
o tra i sodalizi stessi, in quanto pertinenti
la LIGH;
c)coordina e svolge le attività di raccordo
dei singoli sodalizi associati.
d)svolge le funzioni di tesoriere, salva diversa
delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 27 Consulenti
- è data facoltà al Consiglio Direttivo,
predeterminandone l'eventuale compenso, di avvalersi
della collaborazione di consulenti nei vari settori
di attività della LIHG. Ad essi potranno
essere affidate deleghe di funzioni da parte dei
vari organi statutari.
Art. 28 Commissioni
di lavoro
- Le commissioni di lavoro sono nominate dal Consiglio
Direttivo, il quale di volta in volta ne stabilisce
la composizione, i compiti e le modalità
di funzionamento. Le Commissioni di lavoro riferiscono
direttamente al Consiglio Direttivo.
TITOLO V - IL PATRIMONIO
Art. 29 Il patrimonio
della LIHG
- Il patrimonio della LIHG è costituito:
a)dalle quote associative annuali, versate
dai sodalizi aderenti;
b)dagli eventuali contributi straordinari, erogati
da sodalizi aderenti;
c)dai corrispettivi dei contratti stipulati
dalla LIHG con industrie, enti radiotelevisivi
ed altri enti pubblici o privati;
d)dai contributi eventualmente erogati dalla
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio;
e)dagli eventuali proventi della gestione di
servizi affidati alla LIHG dalla Federazione
Italiana Sport del Ghiaccio;
f)dai proventi delle gare o delle competizioni
organizzate dalla LIHG su autorizzazione della
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio;
g)da ogni altro provento ed erogazione ad essa
specificatamente destinato da enti pubblici
o privati;
h)dal Fondo di Garanzia e di Soccorso Finanziario.
Art. 30 Fondo di garanzia
e di soccorso finanziario
- L’assemblea degli associati può istituire
un Fondo di Garanzia e di Soccorso Finanziario.
E’ costituito dal versamento di quote effettuato
dai sodalizi, secondo le modalità stabilite
dal Consiglio Direttivo.
- II Fondo di Garanzia e di Soccorso Finanziario
è amministrato dal Consiglio Direttivo:
a)per sopperire alle inadempienze dei sodalizi
alle quali non si sia potuto far fronte con
le ingiunzioni e le azioni di recupero previste
dagli articoli 23, comma 7, lettera o), 25,
comma 5, e 31, comma 1, del presente Statuto
e dal Regolamento della LIHG;
b)per effettuare anticipazioni ai sodalizi in
base a comprovate esigenze di bilancio o per
fronteggiare particolari situazioni debitorie
ordinarie e straordinarie, nel caso in cui ciò
sia necessario al fine di assicurare la regolarità
di svolgimento dei Campionati.
Art. 31 Adempimenti
amministrativi e contabili
- La LIHG, in base a quanto previsto dall'articolo
3 del presente Statuto, ha facoltà di porre
in atto tutti gli interventi necessari a disciplinare
la conduzione amministrativa e finanziaria dei sodalizi
di appartenenza, al fine di assicurarne la corretta
gestione a tutela della regolarità dell'attività
agonistica.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI
TRANSITORIE FINALI
Art. 32 Controversie
tra i Sodalizi
- Ogni e qualsiasi controversia, inerente l'interpretazione
del presente Statuto, nonché i rapporti nascenti
dalle delibere assembleari di cui all'art. 25, comma
4, che dovesse insorgere tra i sodalizi aderenti
alla LIHG, è devoluta, in via esclusiva,
alla decisione del Collegio Indipendente per la
Regolazione dei Rapporti di cui all'articolo 25
del presente Statuto, rinunciando i sodalizi, con
la richiesta di affiliazione, ad avvalersi in detta
materia di qualsiasi altra giurisdizione.
Art. 33 Scioglimento
della LIHG
- Lo scioglimento della LIHG è deliberato
dall'Assemblea Generale Straordinaria con il quorum
previsto dall'articolo 17, comma 12, lettera b),
del presente Statuto. In sede di scioglimento l'Assemblea
stabilirà i criteri per la liquidazione,
nominando tra i dirigenti dei sodalizi uno o più
liquidatori per i quali fisserà i poteri.
Il residuo al termine della procedura di liquidazione
dovrà obbligatoriamente essere destinato
per finalità connesse allo sviluppo dell’hockey
ghiaccio e non potrà per nessun motivo essere
distribuito tra gli associati
Art. 34 Regolamento
della LIHG ed altre norme applicabili
- La LIHG è disciplinata, oltre che dal presente
Statuto, anche dai Regolamenti predisposti dal Consiglio
Direttivo ed approvati dall'Assemblea. Per quanto
ivi non contemplato, la LIHG stessa è disciplinata
dalle norme della vigente legislazione dello Stato,
nonché dalle norme contenute negli Statuti
e Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
e della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.
Art. 35 Entrata in vigore
dello Statuto
1.Il presente Statuto entra in vigore nella sua unitarietà
all'atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea.
2.Tutti gli effetti nei confronti delle associate
e del bilancio della Lega previste nello statuto avranno
effetto dal termine della stagione agonistica 2010/2011
3. Icomponenti del consiglio direttivo in carica,
fatto salvo per la decadenza dei componenti eletti
in rappresentanza delle società di A2 rimarranno
in carica fino alla scadenza del mandato in essere
al momento dell’approvazione del presente statuto.
4.L’obbligo di essere costituiti, per gli aderenti,
in forma di società di capitali decorrerà
a partire dalla stagione 2012./13
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